STATUTO DEL CIRCOLO ARCI LA DIMORA A.P.S.

ART. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l’Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 (indicato anche come “CTS” nel presente testo) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata “ARCI LA DIMORA A.P.S.” (indicata anche come “Associazione” nel presente testo) con sede legale nella Città Metropolitana di Genova (GE).

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata.

Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART. 2 – Finalità e Attività

1)Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.

In specifico costituisce finalità dell’associazione la promozione del gioco intelligente, in particolare del gioco di ruolo, di narrazione cooperativa e da tavolo, come strumento di aggregazione, socializzazione e formazione.

2) L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell’Associazione, ove compatibili, tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

3) L’Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS.

4) Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

5) Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
  2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
  3. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale
  4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
  6. E’ compito del consiglio direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
  7. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:

– dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo per iscritto;

– mancato versamento della quota associativa;

– morte;

– esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 5bis – Sanzioni disciplinari

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

– l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;

– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti, in mancanza al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima assemblea utile, che deciderà in via definitiva.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2) Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.

– godere del pieno elettorato attivo e passivo;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

– recedere dall’appartenenza all’associazione;

– esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio direttivo.

3) Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

– rispettare le delibere degli organi sociali;

– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento; dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;

– non arrecare danni morali o materiali all’associazione;

– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione;

– osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1) L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5) L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

6) L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali

1)Sono organi dell’associazione:

– Assemblea degli associati

– Consiglio direttivo

– Presidente

– Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)

– Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le riunioni degli organi sociali sopraddetti possono essere tenute anche in modalità digitali e/o miste, secondo le normative vigenti.

ART. 9 – Assemblea

1)L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal consiglio direttivo per l’approvazione del bilancio

2) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, ovvero con strumenti digitali che comprovino l’avvenuta ricezione.

3) L’Assemblea può’ essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata di almeno un quinto degli associati, quando il consiglio direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o su richiesta motivata dell’Organo di controllo.

4) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

5) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all’articolo 19.

6) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

7) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

8) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa entro i termini prescritti. Ogni socio può rappresentare, presentando delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare, nelle assemblee e nelle votazioni.

9) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

10) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

11) L’Assemblea ha i seguenti compiti:

– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera in via definitiva sull’esclusione degli associati;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

– al termine del mandato discute la relazione del consiglio direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;

– elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico.

ART. 10 – Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017; Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2) Il consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

4) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

6) L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti, Il consiglio direttivo decade;

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il consiglio direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

7) Il consiglio direttivo elegge al suo interno

– il Presidente;

– il Vicepresidente;

– il Segretario: il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente; presiede le sedute del consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Il consiglio direttivo può’ inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione

8) Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

– convoca l’Assemblea dei soci;

– amministra l’associazione;

– predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

– realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

– decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

E’ riconosciuto al consiglio direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.

9) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

1)Il presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

2) Il consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3) Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del consiglio direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio in merito all’attività compiuta.

4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART.12 – Collegio dei garanti

È demandato al Collegio dei Garanti del livello ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.

ART. 13 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

  1. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 – Risorse

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.

ART. 16 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, il consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  5. Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.
  6. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ART. 17 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

  1. L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 – (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.